PROGETTO DI DELIBERAZIONE DI INIZIATIVA POPOLARE DI COMPETENZA DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA


3/12/14

Oggetto: DIVIETO DI ESERCITARE SERVIZI DI TRASPORTO A TRAZIONE ANIMALE E L’ATTIVITA’ DELLE “BOTTICELLE” –
TUTELA DEI CAVALLI E RICONVERSIONE DELLE LICENZE
IN ALTRE ATTIVITA’ DI TRASPORTO

Premesso che i cavalli delle botticelle sono costretti a lavorare e in un contesto urbano peraltro pericoloso per via del traffico intenso, i forti rumori e la pavimentazione sdrucciolevole. Numerosi sono stati gli incidenti per le condizioni sopra descritte che in alcuni casi hanno causato il ferimento e la morte di cavalli; le minime norme a loro tutela, previste dal regolamento Comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea e del Regolamento Comunale sulla tutela degli animali sono sistematicamente non rispettate come denunciato da tempo da cittadini e associazioni animaliste così come non sono rispettati requisiti essenziali previsti dal Codice della Strada sia in materia di sicurezza e incolumità pubblica così come per gli aspetti fiscali; è possibile riconvertire il servizio senza l’utilizzo di cavalli, evitando quindi ricadute occupazionali degli operatori; Roma Capitale ha fra i suoi “Punti Programmatici”, all’articolo 2 comma 12 dello Statuto, la “tutela degli animali” e l’articolo 1 comma 2 del Regolamento Comunale sulla tutela degli animali prevede che “Il Comune di Roma riconosce agli individui ed alle specie animali non umane il diritto ad un’esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche”;

L’ASSEMBLEA DI ROMA CAPITALE DELIBERA IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

1. E’ fatto divieto sul territorio comunale di esercitare qualunque attività e servizio di trasporto pubblico e privato a trazione animale ivi compresa l’attività delle botticelle

2. La licenza rilasciata in violazione del disposto di cui all’articolo 1 e le licenze precedenti alla presente Delibera sono inefficaci. Quelle in essere alla data di approvazione della presenta Delibera potranno essere trasformate in licenze per altri servizi di trasporto pubblico ai sensi dell’articolo 48 della Deliberazione n.68 del 2011.

3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 544 ter del Codice penale chiunque commette una violazione del presente Regolamento è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 300,00, con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n.689.
La sanzione è proporzionata anche in relazione al numero di persone presenti sul cavallo o sulla botticella.
In caso di recidiva la sanzione amministrativa è aumentata di un terzo.
E’ sempre previsto il  sequestro finalizzato alla successiva confisca obbligatoria dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, nonché il sequestro e la confisca obbligatoria dell’animale che ne è stato oggetto, anche se appartenente a terzi.
Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal D.P.R. 29 luglio 1982, n.571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido. L’animale sequestrato viene affidato in custodia a un’associazione Onlus o di volontariato per la protezione degli animali per permetterne l’affido e la successiva adozione da parte di Enti o privati ritenuti idonei.
La competenza nell’accertamento delle sanzioni di cui al precedente articolo 2 è di tutte le forze di Polizia di cui alla legge n. 689 del 1981 nonché delle Guardie Zoofile.

4. Roma Capitale sostiene anche con contributi di cittadini e associazioni il mantenimento a vita dei cavalli in servizio alla data di entrata in vigore della presente Delibera che in nessun caso possono essere abbattuti o destinati alla macellazione.
Le entrate derivanti dall’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all’entrata del bilancio del Comune per essere riassegnate ad attività di tutela dei cavalli.
 
5. Sono abrogate le parti di Regolamenti Comunali, Ordinanze e altri eventuali atti amministrativi incompatibili con il dettato del precedente articolo 1.

6. La presente Delibera sarà esecutiva a far data dal sessantesimo giorno successivo a quella di pubblicazione sull’Albo pretorio online.

7. Chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso al TAR del Lazio o al Presidente
della Repubblica rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione

Organizzazione Internazionale Protezione Animali

Organizzazione Non Governativa (ONG) affiliata al Dipartimento della Pubblica Informazione (DPI) e al Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC) dell’ONU

OIPA Italia Onlus

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Riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente (DM del 1/8/07 pubblicato sulla GU 196 del 24/8/07)

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